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Pubblicità

Presupposto del canone

La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
• i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
• i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

I messaggi pubblicitari possono essere di natura temporanea o permanente.
Nel primo caso per esempio s’intendono le locandine, i volantini e vetrofanie nel secondo invece ci si riferisce alle insegne pubblicitarie, che in quanto esposte in strada, modificano il piano stradale del Comune e necessitano pertanto di un’autorizzazione.

Chi deve pagare

Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 14, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.

Cosa deve fare il cittadino

L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel regolamento per il Canone Unico Patrimoniale sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all’interno dei locali, purché visibile dall’esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva istanza nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

Per l’esposizione di locandine, vetrofanie e per il volantinaggio utilizzare i moduli allegati.

I seguenti moduli dovranno essere trasmessi all’indirizzo e-mail servizitap@astemlodi.it